IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con  regio  decreto 20, aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi
decreti  12  gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre
1942,  n.  1237;  24  ottobre  1942,  n.  1438;  con decreti del Capo
provvisorio  dello  Stato  4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n.
1727  e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949,
n.  430;  21  aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo
1950,  n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30
giugno  1951,  n.  1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n.
1352;  16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre
1952,  n.  4483;  11  marzo  1953,  n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12
ottobre  1953, n. 1046; 2 marzo 1954; n. 181; 26 aprile 1954, n. 741;
29 ottobre 1954, n. 1320; 1 marzo 1955, n. 221; 25 settembre 1955, n.
960 e 27 luglio 1955, n. 785;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652,-, successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello statuto formula le dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  22.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
lettere sono aggiunti i seguenti:
    1) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
    2) Filologia slava;
    3) Geografia storica del mondo antico;
    4) Paleografia greca;
    5) Storia orientale antica.
  Art.  23.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
filosofia sono aggiunti i seguenti:
    1) Filosofia della scienza;
    2) Sociologia;
    3) Filosofia della storia;
    4) Una lingua e letteratura straniera, fra le seguenti: francese,
tedesca ed inglese.
  Art.  26.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
pedagogia e' aggiunto quello di "storia della pedagogia".
  Art.  37.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
chimica sono aggiunti i seguenti:
    a) per l'indirizzo organico biologico:
      1) Petrografia;
      2) Merceologia (chimica merceologica);
      3) Chimica macromolecolare e colloidale;
      4) Chimica teorica;
      5) Geochimica;
    b) per l'indirizzo inorganico-chimico fisico:
      1) Petrografia;
      2) Merceologia (chimica merceologica);
      3) Chimica macromolecolare e colloidale;
      4) Chimica teorica.
  Art.  38.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
    1) Petrografia;
    2) Merceologia (chimica merceologica);
    3) Chimica macromolecolare e colloidale;
    4) Chimica teorica;
    5) Geochimica.
  Art.  39. Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica e' soppresso l'insegnamento di "geodesia".
  Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:
    1) Teoria delle funzioni;
    2) Calcoli numerici e grafici.
  Art.  42.  - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di  laurea  in  scienze  matematiche  e'  soppresso l'insegnamento di
"geodesia".
  Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:
    1) Topologia;
    2) Onde elettromagnetiche;
    3) Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
  Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
  Gli  insegnamenti  biennali di "analisi matematica" e di "geometria
analitica  con  elementi  di  proiettiva  e geometria descrittiva con
disegno" importano ciascuno due esami distinti.
  Art.  44.  - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di  laurea  in  matematica  e  fisica  e' soppresso l'insegnamento di
"geodesia".
  Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:
    1) Onde elettromagnetiche;
    2) Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
  Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
  Per  gli  insegnamenti  di  "analisi  matematica",  e di "geometria
analitica  con  e  "enti  di  proiettiva  e geometria descrittiva con
disegno"  e  di  "fisica  sperimentale"  e  relative  "esercitazioni"
valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
  Art.  45.  - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di   laurea  in  scienze  naturali  e'  soppresso  l'insegnamento  di
"biologia delle razze umane".
  Agli  insegnamenti  medesimi  e'  aggiunto  quello  di  "fisiologia
vegetale".
  Art.  50.  - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in farmacia e' soppresso quello di "idrologia".
  Agli insegnamenti medesimi: sono aggiunti seguenti:
    1) Chimica farmaceutica applicata;
    2) Chimica analitica.
  Art. 51. - E' sostituito dal seguente:
  L'insegnamento biennale di "chimica farmaceutica e tossicologica" e
quello   triennale   di  "esercitazioni  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica" importano un esame alla, fine di ogni anno.
  L'insegnamento  triennale di "esercitazioni di chimica farmaceutica
e tossicologica" e' diviso in:
    Parte 1ª: tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche;
    Parte 2ª: analisi qualitativa;
    Parte   3ª:   analisi   quantitativa;   preparazioni   e  analisi
quali-quantitative dei farmaci.
  In  ciascun  anno  accademico  puo'  essere frequentata una sola di
dette parti in cui e' diviso l'insegnamento triennale.
  La  parte  3ª  puo'  essere suddivisa in due semestri (10 semestre:
analisi  quantitativa,  2°  semestre:  preparazioni  e  analisi quali
quantitative  dei  farmaci)  con  un  unito  esame  al termine del 2°
semestre.
  Gli  insegnamenti di: fisica, farmacologia e farmacognosia; chimica
fisica;  botanica  farmaceutica;  chimica  bromatologica;  biochimica
applicata,  sono  integrati  da  esercitazioni  pratiche.  Per queste
esercitazioni vale il disposto dell'art. 54.
  Art. 52. - E' sostituito dal seguente:
  Gli studenti non possono essere iscritti:
    a)   al   corso  di  "esercitazioni  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologia  parte  2ª  (analisi qualitativa)" se non hanno superato
gli  esami di "chimica generale ed inorganica" e di "esercitazioni di
chimica   farmaceutica   e   tossicologica   parte  1ª  (tecniche  di
laboratorio e preparazioni chimiche)";
    b)   al  corso  di  "esercitazioni  di  chimica,  farmaceutica  e
tossicologica  parte 3ª (analisi quantitativa, preparazioni e analisi
quali-quantitative  dei  farmaci)" se non hanno superato gli esami di
"chimica  organica"  e  di  "esercitazioni  di chimica farmaceutica e
tossicologica parte 2ª (analisi qualitativa)";
  Gli studenti non possono sostenere:
    a)  l'esame  del  corso  di "chimica farmaceutica e tossicologica
parte  1°  (tecniche  di laboratorio e preparazioni chimiche)" se non
hanno superato l'esame di "chimica generale ed inorganica";
    b)  l'esame di "chimica organica" se non hanno superato gli esami
di "chimica generale ed inorganica" e di "fisica";
    c)  gli  esami  di  "chimica  farmaceutica  1ª e 2ª", di "chimica
bromatologica", di "chimica biologica", di "biochimica applicata", di
"chimica  analitica"  e  di "chimica di guerra" se non hanno superato
l'esame di "chimica organica";
    d)  l'esame  di  "chimica  farmaceutica  applicata"  se non hanno
superato gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª";
    e)  l'esame di "tecnica e legislazione farmaceutica" se non hanno
superato gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª";
    f)  l'esame  biennale  di  "fisiologia  generale"  se  non  hanno
superato quello di anatomia umana";
    g)  l'esame  di  "farmacologia  e  farmacognosia"  se  non  hanno
superato   gli   esami   di  "fisiologia  generale"  e  di  "botanica
farmaceutica"
  Art. 54. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  I  professori possono assicurarsi in qualunque epoca dell'anno, per
mezzo  di  colloqui  o  prove  scritte  o  sperimentali, del profitto
ricavato dagli allievi.
  Questi colloqui o prove scritte o sperimentali servono di norma per
il  passaggio  da  uno  ad altro ordine di esercitazioni nella stessa
materia.
  Gli  esercizi di farmacognosia che fanno parte integrante del corso
fondamentale  di  "farmacologia  e  farmacognosia" formano oggetto di
prova  pratica  separata, il cui voto peraltro fa media con quello di
farmacologia,  restando cosi' unico il voto finale di "farmacologia e
farmacognosia"
  Art. 55. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  I  laureati  in  scienze  naturali  o  in medicina e chirurgia o in
medicina veterinaria, possono essere ammessi al 2° anno.
  Per  quanto riguarda l'esame di "farmacologia e farmacognosia" essi
potranno   essere  tenuti  a  sostenere  la  sola  prova  pratica  di
farmacognosia di cui all'articolo 54.
  I  laureati  in  chimica  possono  essere ammessi al 3ª anno per la
laurea  in  farmacia;  nel caso in cui comprovino di aver frequentato
almeno  un  anno  dei  corsi  di  "fisiologia generale" e di "chimica
farmaceutica" possono essere ammessi al 4° anno.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 settembre 1956

                               GRONCHI

                                                                ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
  Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 11. - CARLOMAGNO